Ordinanza Sindacale per messa in sicurezza immobile in Via XXV Aprile n. 1

Proroga di 60 giorni concessa alla proprietà per il completamento degli interventi di ripristino dell'immobile fino al termine dei lavori.

Data:

02 settembre 2026

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Descrizione

In data 2 settembre 2026 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale R.O. n. 28/2026, che integra e modifica le disposizioni precedentemente stabilite con l’Ordinanza n. 25/2026 del 19 agosto 2026, riguardante l'immobile sito in Via XXV Aprile n. 1.

Il provvedimento nasce a seguito di una relazione tecnica presentata dalla proprietà, che ha confermato l'idoneità statica del solaio, ma ha richiesto un periodo di tempo supplementare per coordinare il ripristino dell'intonaco a soffitto con un più ampio programma di manutenzione straordinaria dell'intero edificio.

Le disposizioni principali dell'Ordinanza prevedono:

  • Differimento dei termini: È concessa una proroga di 60 giorni per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori. Il termine perentorio entro il quale dovranno terminare gli interventi e dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale la regolare documentazione di fine lavori è fissato al 2 novembre 2026.
  • Messa in sicurezza preventiva: Prima di effettuare qualsiasi accesso ai locali, sia per attività lavorative che per lo sgombero di arredi, è fatto obbligo di procedere alla rimozione in sicurezza di tutti i calcinacci e residui di materiale caduto a pavimento.
  • Divieto di permanenza: Si conferma il divieto assoluto di utilizzo abitativo e di permanenza di persone all'interno dell'immobile fino all'avvenuta esecuzione delle opere e alla successiva comunicazione agli uffici comunali della regolare conclusione dei lavori.

Il Comune di Monte Cremasco ha valutato le motivazioni addotte dal tecnico incaricato dalla proprietà come congrue, poiché la concentrazione dei lavori di ripristino in un’unica fase di manutenzione straordinaria, in assenza di occupanti, garantisce standard di sicurezza più elevati per l’edificio.

Note legali:
Si rammenta che l’inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 650 e 677 del Codice Penale. Il provvedimento è impugnabile nei termini di legge davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia o tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Fonte: Comune di Monte Cremasco – Ordinanza Sindacale R.O. Nr. 28/2026 del 02/09/2026.

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Pagina aggiornata il 04/09/2026