Ordinanza di demolizione recinzione abusiva in via Santi Nazario e Celso n.17

L'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Cremasco ha emesso l'Ordinanza n. 34/2026 che impone la demolizione entro 30 giorni di una recinzione abusiva in via Santi Nazario e Celso n.17

Data:

28 settembre 2026

Immagine principale

Descrizione

Ordinanza dell'Ufficio Tecnico: ingiunzione alla demolizione di opere abusivamente realizzate e ripristino dello stato dei luoghi

L'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Cremasco (Provincia di Cremona), in data 28 settembre 2026, ha emanato l'Ordinanza n. 34/2026 (R. O. Nr. 34/2026) avente per oggetto l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento è emesso a firma del Responsabile del Servizio, Giuseppe Lupo Stanghellini, ai sensi degli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001.

Dettagli dell'immobile e del bene interessato

L'intervento sanzionato riguarda l'immobile situato in via Santi Nazario e Celso n. 17 a Monte Cremasco. L'area di proprietà coinvolta è individuata catastalmente al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) al Foglio 2, Mappale 62, Subalterno 501.

Istruttoria e accertamento della violazione edilizia

L'adozione dell'ordinanza giunge a conclusione di un iter di verifica così articolato dall'Amministrazione comunale:

  • 11 agosto 2026: Emissione dell'atto di avvio del procedimento amministrativo (prot. n. 6149/6.3), notificato alla parte interessata in data 18 agosto 2026, volta a verificare la conformità urbanistico-edilizia della recinzione realizzata in fregio a via Santi Nazario e Celso all'altezza del civico 17.
  • 1° settembre 2026: Esecuzione del sopralluogo tecnico di accertamento da parte dell'Arch. Andrea Degani (Ufficio Tecnico) e dell'Agente Augusto Sponchioni (Polizia Locale), alla presenza del proprietario.
  • 15 settembre 2026: Redazione del verbale di sopralluogo (prot. n. 6857/6.3) con il quale è stata formalmente accertata la realizzazione, in assenza di idoneo titolo abilitativo edilizio, di una recinzione costituita da rete in maglie metalliche e paletti in metallo fissati a terra.

Violazione delle norme di Piano di Governo del Territorio

Dalla verifica dello strumento urbanistico comunale è emerso che l'immobile ricade all'interno della zona del Piano di Governo del Territorio vigente classificata come Nucleo di Antica Formazione, soggetta alle prescrizioni degli articoli 18 e 19 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

In particolare, l'articolo 18.3.3.r delle N.T.A. stabilisce che le nuove recinzioni verso le vie pubbliche nel centro storico debbono avvenire secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali. Accertata la totale non conformità della recinzione descritta rispetto ai criteri del P.G.T., l'opera configura un intervento edilizio abusivo e insanabile sotto il profilo urbanistico.

Disposizioni dell'Ordinanza e termini di esecuzione

In applicazione delle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico al proprietario dell'immobile interessato dall'abuso ORDINA di:

  1. Procedere a propria cura e spese alla demolizione della recinzione abusiva (in maglie metalliche e paletti di ferro) e al conseguente totale ripristino dello stato originario dei luoghi.
  2. Effettuare gli interventi di rimozione entro e non oltre il termine tassativo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Sanzioni e conseguenze in caso di inottemperanza

L'Amministrazione comunale avverte il destinatario che la mancata esecuzione di quanto ordinato entro il termine indicato comporterà l'attivazione delle seguenti procedure di legge:

  • Acquisizione gratuita dell'area: Qualora non si provveda alla demolizione, il bene e l'area di sedime saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
  • Procedimento penale ed esecuzione d'ufficio: In caso di inottemperanza si procederà con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le violazioni di cui agli artt. 650 e/o 677 del Codice Penale, e con l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino con successiva rivalsa delle spese a carico della proprietà.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria massima: Ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, la mancata ottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000,00, poiché l'abuso risulta eseguito all'interno del Nucleo di Antica Formazione (centro storico).

Notifiche e modalità di ricorso

Il provvedimento viene notificato alla parte interessata e trasmesso per le rispettive competenze all'Albo Pretorio Comunale, alla Prefettura – U.T.G. di Cremona, alla Stazione dei Carabinieri di Pandino, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Allegati

A cura di

Ufficio Tecnico

Via Roma, 12, Monte Cremasco, Cremona, Lombardia, 26025, Italia

Telefono: 0373791121 interno 7
Fax: 0373791635
Email: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it
PEC: segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

Pagina aggiornata il 28/09/2026